"Guerra" USA/Israele-Iran
Manca il carburante? Nessuna compensazione dovuta al passeggero
Le norme vigenti, in particolare il Regolamento (CE) n. 261/2004, non vengono sospese dalle crisi internazionali, ma fungono da scudo per evitare che l’utente finale diventi il principale ammortizzatore dei rischi d’impresa delle compagnie aeree.
Se un vettore cancella un volo per il costo eccessivo del carburante, ma lo comunica al passeggero meno di 14 giorni dalla data del volo, è tenuto a pagare la compensazione. Se un volo viene cancellato, anche il giorno stesso, perchè manca carburante, non è tenuto a pagare la compensazione, in quanto è una “circostanza eccezzionale“. Indipendentemente dalla causa della cancellazione, i passeggeri mantengono diritti inalienabili che le compagnie devono continuare a garantire.
Il concetto di “circostanza eccezionale” e il rischio d’impresa
Uno dei punti cardine degli orientamenti recenti riguarda la delimitazione delle circostanze eccezionali. Secondo la giurisprudenza europea, una compagnia è esentata dal pagamento della compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro a seconda della tratta) solo se dimostra che la cancellazione è dovuta a eventi fuori dal suo effettivo controllo.
- Esclusione del fattore carburante: La Commissione ha chiarito che l’aumento dei prezzi del cherosene o le difficoltà di approvvigionamento legate a dinamiche di mercato non costituiscono circostanze eccezionali. Queste rientrano nel normale rischio operativo.
- Onere della prova: Spetta sempre al vettore dimostrare il nesso causale tra un evento esterno (come la chiusura improvvisa di uno spazio aereo) e l’impossibilità di operare il volo, avendo comunque adottato tutte le misure ragionevoli per evitarlo.
Rimborso, riprotezione e assistenza
Indipendentemente dalla causa della cancellazione, i passeggeri mantengono diritti inalienabili che le compagnie devono garantire tempestivamente:
- Scelta tra rimborso e riprotezione: Il passeggero ha il diritto di scegliere tra il rimborso integrale del biglietto entro sette giorni o la riprotezione su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili.
- Diritto all’assistenza: Durante l’attesa del volo di riprotezione, la compagnia deve fornire gratuitamente pasti, bevande e, se necessario, sistemazione in albergo con relativi trasferimenti. Questo obbligo sussiste anche se la cancellazione è dovuta a cause di forza maggiore.
Trasparenza tariffaria e divieto di costi retroattivi
Il Regolamento (CE) n. 1008/2008 stabilisce che il prezzo finale deve essere noto sin dall’inizio del processo di prenotazione. Questo principio assume una rilevanza fondamentale in contesti di crisi energetica:
- Prezzo bloccato: Una volta acquistato il biglietto, la compagnia non può richiedere supplementi per il carburante o tasse aggiuntive giustificate dall’instabilità del mercato.
- Componenti del prezzo: Tutte le voci (tariffa aerea, tasse, oneri aeroportuali e altri supplementi) devono essere chiaramente indicate, permettendo al consumatore un confronto trasparente tra le diverse offerte.
Il ruolo degli organismi nazionali di controllo
Per rendere efficaci questi diritti, ogni Stato membro dispone di un organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (in Italia l’ENAC). In caso di inadempienza da parte del vettore, il passeggero ha la facoltà di presentare un reclamo formale, attivando procedure che possono portare a sanzioni amministrative per la compagnia.