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Spostamenti, il nuovo DPCM del 2 marzo

  • 3 anni fa
  • 10minuti

Il nuovo DPCM firmato il 2 marzo dal presidente del consiglio, Mario Draghi, avrà una validità dal 6 marzo al 6 aprile, pasqua compresa.

Per gli spostamenti, come per le altre misure, si è deciso di mantenere le restrizioni e deroghe in linea con il precedente DPCM, ma con qualche modifica.

Intero territorio nazionale

Nell’articolo 2 recante “Misure relative agli spostamenti” si legge:

  1. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, sull’intero
    territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o
    province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni
    di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza,
    domicilio o abitazione.
  2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere
    presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Zona gialla

Per la zona Gialla, nell’articolo 9 recante “Misure relative agli spostamenti in Zona gialla“:

  1. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti
    motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È
    in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi
    di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per
    situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,
    in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta
    al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone
    ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone
    esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Zona arancione

Nell’ articolo 35, recante “Misure relative agli spostamenti in zona arancione” si legge che:

  1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli
    spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi
    di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo
    svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro
    presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è
    consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli
    spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
  2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da
    quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
    per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
    e non disponibili in tale comune.
  3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021,
    in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta
    al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone
    ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone
    esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila
    abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni
    caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Zona rossa

Nell’ articolo 40, recante “Misure relative agli spostamenti in zona rossa” si legge che:

  1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei
    medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
    situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
    abitazione o residenza.
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della
    didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori
    non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi
    del presente decreto.

Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l’estero

Capo VI Art. 49 recante norme per la “Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero”

  1. Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20, nonché l’ingresso
    e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e
    territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più
    dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1:
    a) esigenze lavorative;
    b) assoluta urgenza;
    c) esigenze di salute;
    d) esigenze di studio;
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
    f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di
    Stati parte dell’accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San
    Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f),
    come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
    soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
    1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
    75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo
    ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
    cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che
    derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h),
    come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
    del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
    soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n.
    1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
    75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
    l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una
    persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile
    relazione affettiva.
  2. Nelle more dell’adozione del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
    all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all’allegato 20 possono essere modificati con ordinanza del
    Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
    internazionale.
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi
    dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione
    alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33
    del 2020.
  4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio
    2021, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
    epidemiologica da COVID-19”, che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7,
    lettere f), m) e n), è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo
    protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nel
    territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina:
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
    b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
    della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
    ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento
    dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel
    territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
  5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all’articolo 18, comma 1, è in ogni caso
    consentito l’ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,
    rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno
    soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20,
    inclusi i Paesi dai quali è vietato l’ingresso in Italia, alle seguenti condizioni:
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50;
    b) presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli,
    della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale,
    ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato
    dall’ente sportivo organizzatore dell’evento.
  6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della salute
    13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti,
    l’ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o
    residenza dei figli minori.

I due successivi articoli danno ulteriori dettagli su: Art. 50 “Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” e Art. 51 “Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero”.

Nell’articolo 54, recante “Misure in materia di trasporto pubblico di linea” si consente di ampliare i voli Covid free ad altre destinazioni: “In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021
della disciplina di cui all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o più
ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è possibile
individuare ulteriori tratte per le quali l’imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio
test antigenico rapido eseguito prima dell’imbarco o a seguito di presentazione di certificazione
attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di
tampone non oltre le 48 ore precedenti all’imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50″.

Seconde case

Si può andare nelle seconde case, se si trovano in zona gialla e arancione. Può andare nella seconda casa “il nucleo convivente, ma solo se la casa è disabitata“. Bisogna dimostrare di averne avuto titolo (proprietà o affitto) da una data antecedente al 14 gennaio 2021». Non si può andare nella seconda casa con amici e parenti.

È vietato andare nelle seconde case se si trovano in zona rossa.

Chi vive in zona rossa non può andare nelle seconde case anche se si trovano in fascia bianca, gialla o arancione perché ha il divieto di spostamento.

Alcune ordinanze locali vietano lo spostamento nelle seconde case a chi vive in arancione scuro e l’ingresso a chi giunge da un’altra zona.

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