Brexit

Trattato UE-UK Aviazione, proprietà e autorizzazioni.

  • 3 anni fa
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Nell’accordo vengono normati tutti gli aspetti fino ad ora regolamentati da norme dello spazio aereo comune europeo, per quanto riguarda i voli domestici operati da vettori extracomunitari, rimane quasi tutto come prima, ma …

Il testo dell’accordo, ovvero l’accordo, dovrà essere approvato dal parlamento del Regno Unito e dagli stati membri dell’Unione Europea.

Boris Johnson, primo ministro del Regno Unito, che esulta raggiunto l’accordo

Articolo AIRTRN.1: Definizioni

In questo articolo vengono elencati tutti i termini con relativa spiegazione, tra cui:

[…] “Controllo effettivo” indica un rapporto costituito da diritti, contratti o qualsiasi altro mezzo che, separatamente o congiuntamente, e tenuto conto delle considerazioni di fatto o di diritto implicate, conferisce la possibilità di esercitare direttamente o indirettamente un’influenza determinante su un’impresa, in particolare da: il diritto di utilizzare in tutto o in parte i beni di un’impresa; diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, il voto o le decisioni degli organi di un’impresa o che conferiscono in altro modo un’influenza determinante sulla gestione dell’attività dell’impresa; […]

Sarà importante per una successiva interpretazione degli altri punti dell’accordo, in riferimento alla proprietà e ai permessi di effettuare voli all’interno del Regno Unito, per vettori UE e all’interno della UE per vettori del Regno Unito.

Tutti i punti dell’accordo, garantiscono reciprocità.

Articolo AIRTRN.2: Rotte

Fatto salvo l’articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico], l’Unione concede il diritto al Regno Unito affinché i vettori aerei del Regno Unito operino, durante il trasporto aereo, sulle seguenti rotte: punti nel territorio del Regno Unito – Punti intermedi – Punti nel territorio dell’Unione – Punti oltre. Lo stesso diritto viene concesso ai vettori UE in UK.

Articolo AIRTRN.3: Diritti di traffico

Ciascuna parte concede all’altra parte il diritto per i rispettivi vettori aerei, a tal fine di effettuare il trasporto aereo sulle rotte di cui all’articolo AIRTRN.2 [rotte], a: sorvolo dello spazio aereo; effettuare scali tecnici.

I vettori UK sono inoltre autorizzati a effettuare scali nel territorio della UE i vettori UE a effettuare scali nel territorio del Regno Unito, ovvero per entrambe le parti a “fornire servizi di trasporto aereo di linea e non di linea tra tutti i punti situati nel territorio del Regno Unito e tutti i punti situati nel territorio dell’Unione (diritti di traffico di terza e quarta libertà) e viceversa”, ovvero entrambe le parti sono autorizzate a effettuare voli da un aeroporto UE a uno UK e viceversa.

Questo specifico punto è bene notare che non tratta le rotte interne tra aeroporti UE per i vettori UK e in UK per i vettori UE.

Gli Stati membri dell’Unione Europea e il Regno Unito possono, fatte salve le rispettive norme e procedure interne delle Parti, concludere accordi bilaterali in base ai quali, ai sensi del presente Accordo, si concedono reciprocamente il diritto di effettuare voli commerciali tra gli aeroporti della UE per i vettori del Regno Unito e in UK per i vettori dell’Unione Europea.

L’articolo nello specifico parla di “servizi di trasporto aereo di merci di linea e non di linea tra punti situati nel territorio di tale Stato membro e punti situati in un terzo paese come parte di un servizio con origine o destinazione nel territorio del (Regno Unito per i vettori UE, Unione Europea per i vettori UK) (diritti di traffico di quinta libertà);

Lo stesso articolo regola che “Nessuna delle Parti limiterà unilateralmente il volume di traffico, capacità, frequenza, regolarità, rotta, origine o destinazione dei servizi di trasporto aereo operati in conformità ai paragrafi 2, 3 e 4, o il tipo o il tipo di aeromobile operati a tal fine dai vettori aerei dell’altra parte, salvo quanto eventualmente richiesto per le questioni doganali, tecniche, ragioni operative, di gestione del traffico aereo, di sicurezza, di protezione dell’ambiente o della salute, in modo non discriminatorio o salvo diversa disposizione del presente titolo.

E qui la cosa si fa interessante: “Nessuna disposizione del presente titolo conferisce al Regno Unito il diritto alla navigazione aerea ai vettori per imbarcare nel territorio di uno Stato membro (UE), passeggeri, bagagli, merci o posta trasportati dietro compenso e destinati ad un altro punto del territorio di tale Stato membro o di qualsiasi altro Stato membro.” la stessa cosa vale per i vettori UE in UK.

Il Regno Unito e gli Stati membri possono quindi: “autorizzare servizi di trasporto aereo non di linea al di là dei diritti previsti dal presente articolo, a condizione che non costituiscano una forma dissimulata di servizi di linea e possono stabilire accordi bilaterali riguardanti le procedure da seguire per il trattamento di e decisioni sulle richieste dei vettori aerei.

Nell’ articolo AIRTRN.5, si fa un primo riferimento alla proprietà, ovvero le autorizzazioni sono concesse ai vettori aerei del Regno Unito purché (oltre a soddisfare altre condizioni inserite nell’accordo al paragrafo 1, lettere a), ii), a) iii), c) ed)) il vettore aereo è di proprietà, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, ed è effettivamente controllato da uno o più Stati membri, da altri Stati membri dello Spazio economico europeo, dalla Svizzera, da cittadini di tali Stati, o da una combinazione di questi, da solo o insieme al Regno Unito e / o ai cittadini del Regno Unito; il giorno della fine del periodo di transizione, il vettore aereo possedeva una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell’Unione.

Questo punto è particolarmente importante perché si mantiene la linea del REGOLAMENTO (CE) N. 1008/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Sempre in questo articolo si riconosce la reciprocità e il riconoscimento di certificati ed abilitazioni dell’altra parte.

I vettori UK possono aprire basi in UE e viceversa, i vettori UK e UE sono liberi di poter scegliere autonomamente i fornitori di servizi a terra o di utilizzare i propri.

Per quanto riguarda l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti (slot), ciascuna Parte garantisce che i propri regolamenti, orientamenti e procedure per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti nel proprio territorio siano applicati in modo trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

Per quanto riguarda il leasing, “le Parti si concedono reciprocamente il diritto ai rispettivi vettori aerei di fornire servizi di trasporto aereo in conformità dell’articolo AIRTRN.3 [Diritti di traffico] in tutti i modi seguenti: utilizzare aeromobili noleggiati senza equipaggio da qualsiasi locatore; Vengono inoltre specificate altre condizioni.

Per il controllo del traffico aereo, le parti si coordineranno per consentire un interoperabilità dei sistemi e una gestione coordinata.

Articolo AIRTRN.9: Proprietà e controllo dei vettori aerei

Fin qui è abbastanza chiaro che non cambia nulla rispetto alla situazione attuale sulla proprietà, ma entrambi le parti (Articolo AIRTRN.9: Proprietà e controllo dei vettori aerei) : “riconoscono i potenziali vantaggi della continua liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare in seno al comitato specializzato per il trasporto aereo le opzioni per la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta in tal senso. così da una delle parti. A seguito di tale esame, le parti possono decidere di modificare il presente titolo”

Un anno di tempo per risolvere la questione, per easyJet e IAG quindi non basterà attuare piani di emergenza, per controllare i diritti di voto di azionisti non UE, si dovrà arrivare ad un accordo per permettere la modifica del vincolo sulla proprietà oppure ad accordi specifici tra le parti che ricordo al Regno Unito devono essere reciproci.

Il testo del TITOLO I: TRASPORTO AEREO:

ACCORDO-BREXIT-UE0221-0245.en_.it_-1

Il testo completo a pagina 2

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