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UE: RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLA…

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La Brexit porterà con se’ alcuni strascichi e problemi di non poca importanza anche ai privati ed a compagnie aeree con una partecipazione azionaria superiore al 49 %, di capitali che con l’uscita del Regno Unito diventeranno a tutti gli effetti EXTRA UE, come nel presunto caso di Iberia e Vueling

La comunità europea tra i vari avvisi e comunicazioni, sullo stato di avanzamento delle trattative per l’elaborazione dell’accordo (firmato a dicembre da tutti paesi membri), ad aprile ha diramato il seguente comunicato, che chiarisce le norme vigenti nella comunità e le conseguenze della Brexit.

[testo integrale]

Diritti dei passeggeri nella comunità Europea

COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE MOBILITÀ E TRASPORTI

Bruxelles, 13 aprile 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SULLA SICUREZZA AEREA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato[1] preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell’Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell’Europa centrale) (“data del recesso”)[2]. Il Regno Unito diventerà allora un “paese terzo”[3].

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l’Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l’attenzione di tutti i portatori di interessi sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo[4].

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell’eventuale accordo di recesso, le norme unionali sulla sicurezza dell’aviazione civile non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei vari settori della sicurezza dell’aviazione civile saranno, in particolare, le seguenti.

1. CERTIFICATI[5] RILASCIATI DALL’AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA A SOGGETTI SITUATI NEL REGNO UNITO

A norma dell’articolo 20 del regolamento di base[6], l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) assolve a nome degli Stati membri funzioni e compiti dello Stato di progettazione per quanto riguarda i certificati del tipo per i prodotti[7], i certificati per le parti e le pertinenze e i certificati per le organizzazioni di progettazione. Pertanto tali certificati rilasciati dall’AESA a persone e organizzazioni situate nel Regno Unito non saranno più validi nell’Unione a decorrere dalla data del recesso. I prodotti, le parti e le pertinenze in questione non saranno più considerati certificati a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

2. CERTIFICATI RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL REGNO UNITO

I certificati rilasciati prima della data del recesso dalle autorità competenti del Regno Unito a norma del regolamento di base e delle relative modalità di applicazione non saranno più validi nell’Unione a decorrere dalla data del recesso. Ciò riguarda in particolare:

  • i certificati di aeronavigabilità, i certificati ristretti di aeronavigabilità, i permessi di volo, le approvazioni delle organizzazioni responsabili della manutenzione di prodotti, parti e pertinenze, le approvazioni per le organizzazioni responsabili della produzione di prodotti, parti e pertinenze, le approvazioni per le organizzazioni di formazione in materia di manutenzione e i certificati per il personale responsabile della rimessa in servizio dei prodotti, delle parti o delle pertinenze dopo la manutenzione, rilasciati a norma dell’articolo 5 del regolamento di base;
  • le licenze di pilota, i certificati medici di pilota, i certificati per i centri di addestramento dei piloti, i certificati per i centri aeromedici, i certificati per i dispositivi di simulazione per addestramento di volo, i certificati per le persone responsabili dell’addestramento al volo, dell’addestramento con simulatori di volo o della valutazione dell’abilità dei piloti e i certificati per gli esaminatori aeromedici, rilasciati a norma dell’articolo 7 del regolamento di base;
  • i certificati per gli operatori di volo e gli attestati per l’equipaggio di cabina, rilasciati a norma dell’articolo 8 del regolamento di base;
  • i certificati per gli aeroporti, i certificati per i fornitori di ATM/ANS, le licenze e i certificati medici per i controllori del traffico aereo, i certificati per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo, i certificati per

3. CERTIFICATI RILASCIATI DA PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CERTIFICATE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL REGNO UNITO

I certificati attestanti la conformità alle disposizioni del regolamento di base e alle relative modalità di applicazione, rilasciati prima della data del recesso da persone giuridiche e fisiche certificate dalle autorità competenti del Regno Unito ai sensi del regolamento di base e delle sue norme di attuazione non saranno più validi a decorrere dalla data del recesso, salvo che riguardino una parte o una pertinenza[8] installata, prima della data del recesso e in conformità dei requisiti unionali relativi all’aeronavigabilità, in un aeromobile provvisto di un certificato di aeronavigabilità valido rilasciato prima della data del recesso da un’autorità nazionale dell’Unione a 27 in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base.

4. OPERATORI DI AEROMOBILI DEL REGNO UNITO

A decorrere dalla data del recesso gli operatori di aeromobili del Regno Unito saranno considerati operatori di un “paese terzo” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di base e di altre norme unionali sulla sicurezza aerea. Ciò significa che sarà necessaria un’autorizzazione di sicurezza dell’AESA in conformità degli articoli 9 e 23 del regolamento di base.

5. AEROMOBILI IMMATRICOLATI NEL REGNO UNITO

A decorrere dalla data del recesso gli aeromobili immatricolati nel Regno Unito saranno considerati aeromobili immatricolati in un “paese terzo” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento di base e di altre norme unionali sulla sicurezza aerea.

Ciò significa che gli operatori di aeromobili dell’Unione che utilizzano tali aeromobili dovranno rispettare le disposizioni del regolamento di base e delle relative modalità di applicazione come pure le disposizioni del regolamento (CE) n. 1008/2008 sui servizi aerei9]. riguardanti l’utilizzo di aeromobili immatricolati in un “paese terzo”. In particolare, i vettori aerei dell’Unione a 27 che intendono noleggiare con l’equipaggio aeromobili immatricolati nel Regno Unito saranno vincolati dalle disposizioni relative a tali aeromobili. Per quanto concerne la sicurezza, essi dovranno dimostrare l’adempimento di norme di sicurezza equivalenti a quelle stabilite dal diritto unionale o nazionale.

Nel caso in cui le persone (in particolare il personale aeronautico10) e le organizzazioni situate nel Regno Unito, in possesso dei certificati di cui ai punti 1, 2 o 3 che cessano di essere validi alla data del recesso, intendano proseguire le loro attività nell’Unione dopo tale data, dovranno ottemperare, a decorrere da tale data, ai requisiti di certificazione stabiliti dalle norme unionali sulla sicurezza aerea.

Per quanto riguarda i prodotti, le parti e le pertinenze certificati prima della data del recesso e immessi sul mercato nell’Unione prima della data del recesso e/o le pertinenti organizzazioni o persone soggette a certificazione, la Commissione sta valutando se siano necessari provvedimenti volti ad agevolare il mantenimento in essere della conformità al diritto unionale, e in particolare orientamenti aggiuntivi.

Il sito web della Commissione sul trasporto aereo, compresa la sicurezza aerea (https://ec.europa.eu/transport/modes/air_en), e il sito web dell’AESA (https://www.easa.europa.eu/) riportano informazioni generali. Se necessario, queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Mobilità e trasporti

Il documento ufficiale è consultabile nel sito della Commissione Europea  in Italiano

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Note

      1. I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso. (agg. dic 2018conclusi e firmati a dicembre 2018 dalla commissione)
      1. A norma dell’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, può decidere all’unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.
      1. Un paese terzo è un paese che non è membro dell’Unione europea.
      1. Per quanto riguarda le merci immesse sul mercato unionale prima della data del recesso, l’Unione si adopera per concordare soluzioni nell’accordo di recesso, d’intesa con il Regno Unito. I principi fondamentali della posizione dell’Unione relativa alle merci immesse sul mercato a norma del diritto dell’Unione prima della data del recesso sono disponibili al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_it. Si segnala che i principi fondamentali della posizione dell’Unione relativa alle merci si basano su un’unica definizione di “immissione sul mercato” (“prima messa a disposizione sul mercato”).
      1. approvazione, licenza o altro documento rilasciato a seguito di certificazione. 
      1. Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

      1. A norma dell’articolo 3, lettera c), del regolamento di base, per “prodotto” si intende un aeromobile, un motore o un’elica.
      1. Tale disposizione non riguarda i prodotti definiti all’articolo 3, lettera c), del regolamento di base (cfr. nota a piè di pagina 7).
      1. Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

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