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Ingresso in Italia da UE con Green Pass e…

  • 2 anni fa
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Dal 1 febbraio 2022 al 15 marzo, per i viaggiatori provenienti dai paesi UE sarà sufficiente presentare il Green Pass e compilare il passenger locator form, i passeggeri dal Regno Unito dovranno ancora presentare un test negativo Covid-19, fino a che non sarà inserito in lista C.

Green Pass e passenger locator form per tutti i viaggiatori provenienti dai paesi in lista C, nell’articolo tutte le indicazioni e la normativa del Ministero della Salute.

Dal 1 febbraio quindi, secondo quanto disposto dall’Ordinanza 27 gennaio 2022, si potrà entrare in Italia dai Paesi dell’Elenco C, in assenza di ulteriori soggiorni o transiti in Paesi di altri Elenchi nei quattordici (14) giorni precedenti e in assenza di sintomi compatibili con COVID-19, presentando a tutti coloro che siano autorizzati a effettuare i controlli:

  1. Passenger Locator Form (o dPLF) debitamente compilato, in versione digitale o cartacea (in caso di impedimenti tecnologici); 
  2. Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con vaccino autorizzato dall’EMA (o certificato equivalente), o
  3. Certificato Digitale UE /Green Pass rilasciato a seguito di completa guarigione da COVID-19 e cessazione dell’obbligo di isolamento (o certificato equivalente), o
  4. Certificato Digitale UE/Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di test molecolare o antigenico condotto con tampone e risultato negativo (test molecolare da effettuare nelle settantadue oreprecedenti l’ingresso in Italia, test antigenico da effettuare nelle quarantotto ore precedenti l’ingresso in Italia). 

Il documento al punto 1 (dPLF) è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere negato l’imbarco. 

I documenti ai punti da 2 a 4 sono alternativi tra loro. In caso di mancata presentazione di uno dei documenti indicati ai punti 2, 3 o 4, l’ingresso in Italia è consentito solo a condizione di sottoporsi a 5 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria seguiti da test molecolare o antigenico. 

Con riferimento al punto 2, ai soli fini dell’ingresso in Italia, rimane ferma la validità dei certificati digitali UE di vaccinazione prevista dai relativi Regolamenti UE (9 mesi)

ATTENZIONE: sul territorio nazionale, dal 1 febbraio, la validità del Green Pass o certificato equivalente rilasciato a seguito di vaccinazione completa è ridotta a sei (6) mesi. Inoltre, è possibile accedere al trasporto pubblico, ai servizi di ristorazione, ai servizi alberghieri e ad altre attività solo in presenza del cosiddetto Green Pass Rafforzato o Super Green Pass (vaccinazione/guarigione). Per maggiori dettagli, clicca qui e consulta la tabella delle attività consentite con Green Pass Base e Green Pass Rafforzato.

Minori

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):

  1. Test molecolare o antigenico
  • Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
  • Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
  1. Isolamento
  • Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
  • Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi(esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo(incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Si tenga inoltre presente che la certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali:

Informazioni aggiornate alle 17:27 del 31 gennaio 2022, fonte Viaggiare Sicuri.