Condor

Ryanair vince il ricorso per Condor

  • 3 anni fa
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La Corte di Giustizia europea ha annullato per insufficienza di motivazioni, la decisione della Commissione che approva l’aiuto di Stato della Germania a favore di Condor.

La corte ha quindi accolto il ricorso di Ryanair, annullando la decisione della Commissione Europea del 26 aprile 2020 che dichiarò l’aiuto notificato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE 2.

Conformemente a tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Per valutare l’importo dei danni subiti da Condor a causa della cancellazione o della riprogrammazione dei suoi voli a seguito dell’introduzione di restrizioni di viaggio nel contesto della pandemia di COVID-19, la Commissione ha anzitutto calcolato la differenza tra le previsioni degli utili al lordo delle imposte per il periodo da marzo a dicembre 2020 effettuate prima e dopo l’annuncio delle restrizioni di viaggio e delle misure di confinamento. L’importo di tale differenza è stato poi aumentato dei costi connessi al protrarsi del periodo di insolvenza di Condor a seguito del fallimento della sua vendita all’investitore interessato.

4 le motivazioni.

  1. In primo luogo, l’obiettivo dichiarato della misura di aiuto e constata che, secondo i termini stessi della decisione impugnata, la misura di aiuto mirava a compensare Condor unicamente dei danni direttamente causati dalla cancellazione e dalla riprogrammazione dei suoi voli in ragione delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia di Covid-19, con esclusione di qualsiasi altra fonte di danni connessi più in generale a detta pandemia.
  2. In secondo luogo, il Tribunale esamina le ragioni che hanno indotto la Commissione a ritenere che i costi supplementari sostenuti da Condor in ragione del protrarsi della procedura di insolvenza fossero direttamente causati dalla cancellazione e riprogrammazione dei voli suddette. A tal riguardo il Tribunale constata che la Commissione si è limitata ad indicare che era «legittimo» aggiungere i costi supplementari sorti nel contesto del prolungamento della procedura di insolvenza di Condor ai danni reclamati, senza spiegare, in modo sufficientemente chiaro e preciso, le ragioni per le quali a suo avviso la loro causa determinante risiedesse nella cancellazione e nella riprogrammazione dei voli di Condor imposte nel contesto della pandemia di Covid-19.
  3. In terzo luogo, il Tribunale rileva che nessun elemento nella decisione impugnata indica che la vendita di Condor sia fallita a causa della cancellazione e della riprogrammazione di detti voli. Dalla decisione impugnata emerge piuttosto che la procedura di insolvenza, avviata prima dell’irrompere della pandemia di Covid-19, è stata comportata dalle difficoltà finanziarie che Condor aveva incontrato a seguito della liquidazione della sua controllante. In tali circostanze, la Commissione doveva interrogarsi con particolare attenzione sulla questione se la cancellazione e la riprogrammazione dei voli di Condor in ragione delle restrizioni di viaggio imposte nel contesto della pandemia fossero davvero la causa determinante dei costi supplementari sostenuti da Condor per il protrarsi della procedura di insolvenza, e motivare adeguatamente la propria decisione su tale punto.
  4. In quarto luogo, il Tribunale osserva che la Commissione non ha spiegato né il modo in cui sono stati valutati i costi supplementari generati dal protrarsi della procedura di insolvenza, né il tipo di costi interessati. La Commissione non ha neppure risposto alla questione se tali costi siano stati considerati conseguenza diretta della cancellazione e dalla riprogrammazione dei voli di Condor nella loro totalità o solo in parte.

Come per KLM e TAP, il Tribunale decide di sospendere gli effetti dell’annullamento della decisione impugnata fino all’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione, visto lo scenario attuale.