Entry-Exit System (EES)

EES: La Grecia alleggerisce i controlli per i britannici

Il debutto del sistema EES (Entry/Exit System), istituito dal Regolamento (UE) 2017/2226, sta ponendo sfide senza precedenti alla gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen.

Al centro del dibattito si trova la Grecia che, per la stagione 2026, ha annunciato una gestione “agevolata” per i viaggiatori provenienti dal Regno Unito. Tale decisione solleva interrogativi complessi sul delicato equilibrio tra la sicurezza collettiva europea e la sostenibilità economica del turismo nazionale.

Il quadro normativo: il Regolamento 2017/2226

Il cuore della questione risiede nell’obbligatorietà del sistema EES per tutti i cittadini di Paesi terzi. Secondo l’Articolo 2 del Regolamento, il sistema deve registrare elettronicamente:

  • La data e il luogo di ingresso e di uscita;
  • L’immagine del volto e le impronte digitali (dati biometrici);
  • Eventuali respingimenti alla frontiera.

Dalla Brexit, i cittadini britannici rientrano pienamente in questa categoria. La normativa non prevede esenzioni basate sulla nazionalità per i Paesi terzi, a meno che non si tratti di residenti permanenti nell’UE o titolari di visti specifici.

La deroga della Grecia: basi legali e operative

La decisione di Atene di “alleggerire” le procedure non è un’esenzione totale dai controlli, ma una specifica applicazione dell’Articolo 9 del Codice Frontiere Schengen (Regolamento UE 2016/399). Tale norma permette l’allentamento dei controlli di frontiera in presenza di “circostanze eccezionali e impreviste” dove il carico di traffico diventi tale da rendere i tempi di attesa eccessivi.

Le autorità greche hanno giustificato la propria posizione su tre pilastri:

Le criticità: uniformità vs flessibilità

L’iniziativa greca ha acceso il confronto a Bruxelles. Il sistema EES è stato concepito per garantire che ogni Stato membro agisca come garante per l’intera area Schengen. Se uno Stato “allenta” i controlli in modo sistematico, il rischio è la creazione di un anello debole nella catena di sicurezza europea.

Inoltre, l’Articolo 67 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) impone un controllo rigoroso delle frontiere esterne. Una flessibilità eccessiva potrebbe indurre la Commissione Europea ad avviare procedure di infrazione o, nei casi più gravi, spingere gli altri Stati membri a ripristinare temporaneamente i controlli ai confini interni con la Grecia, annullando di fatto i benefici di Schengen.

Conclusioni

Il caso dei viaggiatori britannici in Grecia rappresenta un banco di prova fondamentale per il futuro della mobilità europea. Mentre il governo di Atene difende la necessità di proteggere un’industria turistica vitale, le istituzioni europee richiamano alla necessità di una protezione uniforme dei confini. La sfida per i prossimi mesi sarà definire se la “semplificazione” greca resterà un caso isolato legato a picchi stagionali o se diventerà il modello per una revisione più pragmatica dell’applicazione dell’EES a livello continentale.

Riferimenti Normativi Essenziali: Regolamento (UE) 2017/2226: Istituzione del sistema di ingressi e uscite (EES) per la registrazione dei dati dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri. Regolamento (UE) 2016/399: Codice Frontiere Schengen. Si veda in particolare l’Articolo 9 relativo all'”Allentamento dei controlli di frontiera” in circostanze eccezionali. Accordo sul recesso del Regno Unito (2019/C 384 I/01): Il trattato che definisce ufficialmente lo status di “Paese Terzo” per il Regno Unito e disciplina i diritti dei cittadini dopo la Brexit. L’integrazione di questi testi normativi chiarisce che, sebbene le regole siano rigide (Regolamento 2017/2226), il legislatore europeo ha previsto delle “valvole di sfogo” (Art. 9 del Codice Schengen) che i governi nazionali, come quello greco, possono invocare per gestire situazioni di criticità operativa.