Aeroporto di Napoli NAP

TAR rigetta il ricorso di GESAC per l’addizionale comunale

  • 4 mesi fa
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Il TAR regionale della Campania ha respinto il ricorso di GESAC e di altri, in merito all’addizionale comunale, decisa in modo legittimo dal Comune di Napoli, autorizzato ad incrementarla da apposito provvedimento legislativo centrale.

A Fare giurisprudenza, anche la sentenza che rigetta analogo ricorso del Gruppo SAVE (aeroporto di Venezia) ed altri del giugno 2023, dalla sentenza si evince come non ci siano appigli legali, vista anche la situazione di dissesto del Comune di Napoli per rendere illegittimo l’aumento dell’addizionale. Ancora una volta però a non essere tutelati, nonostante ciò che si legge nella sentenza, sono i passeggeri Napoletani, che già pagano le tasse ed utilizzano lo scalo di Capodichino.

Se da una parte era scontato che il TAR decidesse in tal senso, anche visto il provvedimento del TAR del Veneto N. 00868/2023 del 20 giugno 2023, si evince ancora una volta come nessuno abbia voluto davvero tutelare il passeggero locale, puntando piuttosto al solo rischio, remoto va detto, che una tassa di questo tipo potrebbe avere sulla domanda di voli verso e dagli aeroporto oggetto dell’addizionale.

Ho più volte fatto notare come sia palese che l’addizionale non avrà alcun effetto sul turismo in entrata, ma peserà sulle tasche del turismo in uscita, ovvero del passeggero locale, che non può essere considerato come un turista, paga già le tasse nel comune in cui è collocato lo scalo aeroportuale, oppure non utilizza alcun servizio offerto da suddetto comune, se lo utilizza lo paga, vedi ad esempio il trasporto publico, o è pagato dal gestore aeroportuale, vedi la manutenzione, la pulizia della viabilità interna dell’aeroporto, la raccolta e il trattamento dei rifiuti, o da enti esterni come Anas e concessionari autostradali per la viabilità subito esterna allo scalo.

Da qui si evince come sia necessaria un analisi dettagliata dei flussi per giustificare l’applicazione della tassa a tutti i passeggeri, questo non è stato fatto, ricordando ancora i motivi sopra citati, l’addizionale è iniqua, perchè viene applicata anche a chi già contribuisce alle spese per la manutenzione di strade e quindi al bilancio comunale. Il TAR della Campania, ha invece utilizzato, tra le motivazioni che rigettano il ricorso: f”unzionale giustappunto ad incidere –non già, esclusivamente a latere soggettivo, sulla platea dei cittadini residenti nel territorio comunale- bensì, a latere oggettivo, sul “fatto” dell’utilizzo del bene aeroportuale quodammodo ubicato nel Comune, quale che ne sia l’utente; è la circostanza del transito e dell’utilizzo del bene “aeroporto” -e dei correlati servizi- e delle “esternalità” che a quell’utilizzo inevitabilmente si riconnettono, a giustificare la misura del prelievo in questione.

Nel Comune incide solo in minima parte, o in nessuna parte, il costo per ogni passeggero in partenza dagli scali aeroportuali di Napoli Capodichino e Venezia Tessera, in quanto entrambi gli scali sono direttamente collegati alla viabilità extra comunale, il TAR ha fatto notare invece che: “Indubitabile, invero, è il fatto che il “transito” e la partenza nello scalo partenopeo costituiscano circostanze ragionevolmente incidenti sul costo dei servizi determinato dall’afflusso turistico che ne consegue (cfr., a titolo esemplificativo, i servizi indivisibili afferenti allo smaltimento dei rifiuti), e determinanti – essendo la struttura aeroportuale in ogni caso connessa all’area metropolitana – pressione sulla correlata rete urbana e metropolitana delle infrastrutture, con ricadute in termini di costi gravanti, in definitiva, sulla casse comunali.”

Riassumendo quindi il TAR della Campania ha respinto il ricorso di GESA ed altri, per la seguente motivazione: “Come sopra ampiamente illustrato, d’altra parte, è giustappunto il transito nella città partenopea -giocoforza implicato dall’acquisto di un biglietto aereo avente Capodichino quale scalo di riferimento- a costituire ragionevole indice del “peso” e della “incidenza” che tale circostanza verosimilmente, secondo l’id quod plerumque accidit, è idonea ad avere sulle infrastrutture e sui servizi comunali; di qui la ragionevolezza dell’impiego delle risorse in tal guisa reperite a ripianare il debito e a rilanciare gli investimenti giustappunto della città che ospita lo scalo utilizzato dal passeggero (TAR Veneto, I, 20 giugno 2023, n. 868, cit.)

A rigor di logica e con un obbiettivo di compartecipazione, vien da se che il turista in arrivo che non paga una tassa comunale, nel caso in cui non alloggia nel comune, ma usufruisce dei suoi servizi, deve contribuire alla spesa, il ticket che verrà applicato a Venezia, ai turisti giornalieri che non soggiornano nel comune, va proprio verso questa direzione.

Diventa ingiusta e iniqua però, quando è un residente del comune o provincia, che vola in partenza dallo scalo in cui pesa l’addizionale, più volte durante il corso dell’anno, a dover partecipare maggiormente alla spesa, non è giusto che ad esempio io che volo da VCE e da NAP più volte l’anno, senza e va detto, utilizzare servizi del comune, quando utilizzati, li pago, considerando una media di partenza ogni anno di almeno 10, 25 euro/anno in più, più almeno altre 3 da NAP, quindi in totale 31, mentre il turista che visita Venezia e/o Napoli che atterra e decolla 1 al massimo due volte anno e non paga alcuna tassa agli enti locali, contribuisca solo per 7/9 euro.

Alla fine dei conti è una tassa che colpisce maggiormente il passeggero locale, anche se la quota maggiore verosimilmente arriverà da passeggeri non locali, ma da turisti, ma ovviamente “diluita”, ovvero come nell’esempio appena riportato.

Ritengo un errore entrambi i ricorsi, almeno come sono stati formulati, perchè non c’è alcun rischio per il turismo in ingresso, la misura colpisce il passeggero locale, che deve essere tutelato, deve essere piuttosto predisposta una modalità di rimborso per il passeggero locale che deve essere esonerato dal pagamento in quanto già contribuisce o non usufruisce dei servizi del comune.