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Liquidatori Air Italy, contro l’uso del marchio da Aeroitalia

La recente mossa di Aeroitalia di depositare e annunciare l’utilizzo del marchio “Air Italy” ha scatenato l’immediata reazione dei liquidatori della compagnia omonima cessata nel 2020, per cui il marchio è ovviamente ancora un asset con un valore.

Questa controversia non è solo un conflitto di branding, ma un vero e proprio caso di studio nel diritto della proprietà industriale, giocato sul filo di regole precise riguardo l’uso effettivo del marchio registrato, come stabilito dal Codice della Proprietà Industriale (CPI) e dalla normativa europea.

Il Contesto: due fronti legali per Aeroitalia

La compagnia guidata da Gaetano Intrieri si trova attualmente ad affrontare due sfide legali quasi contemporaneamente:

La Tesi dei Liquidatori: Proprietà e Tutela del Marchio

I liquidatori di Air Italy S.p.A. sono intervenuti per tutelare un asset fondamentale della società in liquidazione: il marchio registrato. Il loro argomento si basa sul diritto di esclusiva conferito dalla registrazione: “Ogni utilizzo futuro del marchio Air Italy da parte di Aeroitalia non rappresenta la prosecuzione delle attività della compagnia con sede a Olbia, oggi in liquidazione. Ci riserviamo di tutelare i nostri diritti e la nostra immagine“, si legge nel comunicato.

Riferimenti Normativi (Italia)

Il diritto di esclusiva sul marchio è disciplinato dall’Articolo 20 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). Questo articolo conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi l’uso, senza il proprio consenso, di:

I liquidatori sostengono che, poiché non è avvenuta alcuna cessione del portfolio marchi e non è stata rilasciata alcuna autorizzazione all’uso, il tentativo di Aeroitalia costituisce una chiara violazione del diritto di esclusiva.

La Contromossa di Aeroitalia: La Decadenza per Non Uso

La strategia di Aeroitalia (o di qualsiasi soggetto interessato all’acquisizione di un marchio “dormiente”) punta a far valere il principio della decadenza per non uso del marchio. Questo è l’elemento cruciale di questa disputa.

Riferimenti Normativi (Italia e UE)

La decadenza per non uso è prevista sia a livello italiano che europeo:

Il Concetto Chiave: “Uso Effettivo”

Il cuore della battaglia legale risiede nella definizione di “uso effettivo”. La giurisprudenza italiana ed europea (in particolare la Corte di Giustizia dell’Unione Europea) ha chiarito che l’uso deve essere:

Poiché Air Italy S.p.A. ha cessato le operazioni aeree nel febbraio 2020, il periodo di cinque anni di non uso effettivo si completerebbe, al più tardi, nel febbraio 2025. Se Aeroitalia ha depositato il marchio successivamente o in contemporanea, ha tutto l’interesse ad avviare la procedura di decadenza per liberare il brand.

Il Ruolo della Liquidazione e dei “Motivi Legittimi”

I liquidatori della vecchia Air Italy S.p.A. possono tentare di difendere il marchio appellandosi alla clausola dei “motivi legittimi” per il mancato uso.

Prospettive Legali e Conclusione

La controversia si sposterà probabilmente davanti all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o in sede giudiziaria.

Scenario LegaleConseguenza
I Liquidatori vincono (Decadenza NON accertata)Il marchio “Air Italy” rimane di proprietà della società in liquidazione. Aeroitalia dovrà ritirare il marchio depositato e cessare ogni utilizzo.
Aeroitalia vince (Decadenza accertata)Il marchio “Air Italy” viene dichiarato decaduto per i servizi di trasporto aereo. Aeroitalia può quindi consolidare il proprio diritto sul marchio depositato.

In conclusione, la mossa di Aeroitalia è un azzardo calcolato che sfrutta i meccanismi di decadenza previsti dalla legge, contando sul fatto che Air Italy abbia superato il periodo di non uso effettivo. La risposta dei liquidatori è solo il primo passo di una battaglia legale che stabilirà se il nome “Air Italy” sia un asset ancora tutelabile o se sia, di fatto, un brand liberato per il mercato.

Foto copertinaBriYYZ from Toronto, Canada – Air Italy Airbus A330-200 EI-GFXCC BY-SA 2.0Collegamento