Volotea

Volotea: il “Fair Travel” sotto la lente dell’AGCM in…

Scrivere questo articolo rappresenta, per chi vi parla, un momento di oggettiva difficoltà professionale e personale. Non è semplice dover analizzare con il dovuto distacco giornalistico l’operato di una compagnia aerea verso la quale si nutre da sempre un profondo affetto e una sincera stima per il valore che ha saputo creare sui territori.

Tuttavia, l’onestà intellettuale e il dovere di trasparenza nei confronti dei lettori impongono di non tacere di fronte alla cronaca: l’Autorità italiana Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ufficialmente avviato un’istruttoria nei confronti di Volotea. Al centro del procedimento, accompagnato da un sub-procedimento cautelare, vi è la policy commerciale legata all’andamento del costo del carburante, denominata “Promessa di Fair Travel”, che secondo l’Autorità potrebbe configurare una pratica commerciale scorretta.

Il meccanismo: come funziona la “Promessa di Fair Travel

La misura introdotta dal vettore spagnolo è nata con l’intento dichiarato di gestire l’alto tasso di volatilità dei mercati energetici causato dalle tensioni macroeconomiche globali. Il sistema prevede un meccanismo di adeguamento flessibile del prezzo del biglietto, sia al rialzo che al ribasso, parametrato sulle oscillazioni del greggio (Brent).

Il nodo centrale della contestazione risiede nelle modalità e nelle tempistiche di applicazione:

  • Il supplemento ex-post: Esattamente sette giorni prima della data di partenza programmata, la compagnia comunica al passeggero la necessità di corrispondere un supplemento economico (compreso tra i 6 e i 14 euro per passeggero a tratta) basato sulle ultime quotazioni del Brent.
  • Le opzioni residue: Al passeggero viene offerta la possibilità di modificare il volo senza penali o di cancellarlo ottenendo un credito Volotea. Tuttavia, il mancato pagamento dell’adeguamento comporta la cancellazione automatica della prenotazione senza diritto ad alcun rimborso monetario.
  • L’effetto pressione: Secondo l’Antitrust, ricevere una richiesta di pagamento a ridosso della partenza esercita un indebito condizionamento sul consumatore, che ha spesso già pianificato il proprio viaggio e si trova costretto ad accettare la modifica unilaterale della tariffa.

Una scelta non condivisa sin dal principio

L’intervento del Garante tocca un punto che, pur nel rispetto delle dinamiche aziendali, questa firma ha osservato con forte perplessità sin dalla sua introduzione sul mercato, faticando a comprenderne la ratio commerciale, avvisando di un forte rischio in merito ad un danno di reputazione.

Pur riconoscendo la complessità del momento economico che i vettori si trovano a gestire di fronte a shock energetici esterni, l’idea di applicare un supplemento carburante “ex-post” su un biglietto già saldato e confermato appariva, dal punto di vista industriale e del consumatore, una scelta difficilmente condivisibile.

Il cardine del trasporto aereo moderno – regolato a livello europeo dal Regolamento CE n. 1008/2008 – si fonda sul principio della trasparenza tariffaria immediata: il prezzo finale deve essere chiaro al momento del clic. Spostare il rischio della volatilità dei mercati sul passeggero a transazione conclusa crea una frizione che rischia di incrinare il rapporto di fiducia con il pubblico, specialmente per un vettore che ha sempre fatto della vicinanza alle comunità locali il proprio tratto distintivo.

Le ipotesi di violazione e il ruolo della cronaca

L’AGCM ipotizza che la “Promessa di Fair Travel” induca il consumatore ad acquistare un titolo di viaggio sulla base di un’informazione sul prezzo incompleta e ingannevole, alterando la concorrenza rispetto agli altri operatori di mercato. L’avvio dell’istruttoria apre ora una fase di verifica tecnica in cui la compagnia potrà presentare le proprie memorie e difese.

Esercitare il giornalismo con onestà significa accettare la scomodità di raccontare anche ciò che si preferirebbe non leggere. Il servizio al lettore impone di ribadire che la certezza del prezzo pattuito al momento dell’acquisto deve rimanere un punto fermo del mercato. Il pronunciamento finale dell’AGCM chiarirà se questo modello di tariffazione flessibile post-vendita possa avere diritto di cittadinanza nei cieli europei o se, a tutela dei diritti dei passeggeri, sia destinato a essere definitivamente accantonato.