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EasyJet sotto la lente dei regolatori italiani e spagnoli
La gestione dei servizi accessori da parte delle compagnie aeree low-cost torna al centro del dibattito regolatorio europeo. Al nucleo delle recenti contestazioni vi è il sistema di prenotazione online di EasyJet per i bagagli da stiva, finito nel mirino delle autorità di controllo e delle associazioni dei consumatori in Italia e in Spagna.
L’accusa principale riguarda la presunta natura vincolante della procedura d’acquisto sui voli di andata e ritorno, che non consentirebbe ai passeggeri di selezionare il servizio per una sola tratta, imponendo di fatto un costo duplicato anche a chi necessita del trasporto bagagli per un solo tragitto.
Il procedimento dell’Antitrust in Italia: dalla moral suasion all’istruttoria
In Italia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha formalizzato l’apertura di un’istruttoria nei confronti del vettore britannico per presunte pratiche commerciali scorrette e aggressive. Questo provvedimento rappresenta l’evoluzione di un precedente tentativo di risoluzione bonaria: l’autorità aveva infatti già attivato una procedura di moral suasion, invitando formalmente la compagnia a modificare le proprie interfacce digitali per conformarsi al Codice del Consumo. Il mancato adeguamento da parte del vettore ha spinto l’Antitrust ad avviare l’iter sanzionatorio.
L’attenzione dell’AGCM si concentra sull’architettura web del sito internet e dell’applicazione mobile di EasyJet. Secondo i rilievi dell’autorità, quando un utente prenota un volo di andata e ritorno, la piattaforma propone l’acquisto del bagaglio registrato in modo cumulativo per l’intero itinerario. Il sistema non offre un’opzione immediata e chiara per deselezionare il bagaglio in una delle due tratte, obbligando il consumatore ad acquistare il servizio per entrambi i voli.
Inoltre, viene contestata la trasparenza dei prezzi: l’indicazione di una tariffa calcolata sulla “media” dei voli inclusi nella prenotazione è considerata un potenziale elemento di confusione, idoneo a indurre in errore il passeggero sull’effettivo costo del singolo servizio accessorio.
Il fronte spagnolo: la denuncia di Facua al Ministero del Consumo
La situazione italiana trova un parallelo speculare in Spagna, dove l’associazione per la tutela dei consumatori Facua-Consumidores en Acción ha presentato una denuncia formale presso il Ministero dei Diritti Sociali, del Consumo e dell’Agenda 2030. La segnalazione descrive il medesimo meccanismo tecnico di prenotazione operato sul portale iberico della compagnia.
Secondo l’esposto di Facua, l’impossibilità di scorporare il servizio di imbarco bagagli tra andata e ritorno viola i principi fondamentali della normativa spagnola sulla protezione dei consumatori. La legge nazionale stabilisce che i supplementi e i costi opzionali debbano essere presentati in modo trasparente e richiedano un consenso esplicito e separato da parte dell’acquirente. L’associazione sostiene che l’incorporazione automatica del supplemento su entrambe le rotte configuri una pratica abusiva, in quanto genera uno squilibrio contrattuale a svantaggio del passeggero, costretto a pagare per un servizio non espressamente richiesto per una parte del viaggio.
Le implicazioni
Il doppio binario delle contestazioni in Italia e in Spagna evidenzia un orientamento sempre più stringente delle autorità europee nei confronti del cosiddetto “unbundling” tariffario, ovvero la scomposizione del prezzo del biglietto in numerosi servizi a pagamento (come la scelta del posto, i bagagli a mano e quelli da stiva). Sebbene la separazione dei servizi sia legittima, i regolatori esigono che la scelta finale rimanga pienamente flessibile e trasparente per l’utente.
Le azioni intraprese nei due Paesi mirano a imporre a EasyJet una revisione strutturale dei propri sistemi informatici di vendita, affinché venga garantita la totale indipendenza di selezione per ogni singola tratta aerea. Dal canto suo, la compagnia aerea ha comunicato che esaminerà la documentazione ricevuta dalle autorità competenti per chiarire la regolarità delle proprie procedure e rispondere ai rilievi sollevati.
I riferimenti normativi e i dettagli giuridici su cui si fondano i rispettivi procedimenti contro EasyJet in Italia e in Spagna sono i seguenti.
Il quadro normativo in Italia (AGCM)
L’istruttoria avviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si basa sul Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206). In particolare, l’autorità ipotizza la violazione di cinque articoli chiave relativi alle pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive:
- Articolo 20 (Divieto di pratiche commerciali scorrette): È la norma generale che vieta le condotte contrarie alla diligenza professionale capaci di falsare il comportamento economico del consumatore medio.
- Articoli 21 e 22 (Pratiche commerciali ingannevoli): Si applicano alla condotta di EasyJet per via della pubblicizzazione del solo “prezzo medio” del bagaglio. L’autorità ritiene che l’omissione del prezzo reale della singola tratta e la struttura dell’interfaccia traggano in inganno il passeggero sull’effettivo costo del servizio.
- Articoli 24 e 25 (Pratiche commerciali aggressive): Riguardano l’inserimento automatico del bagaglio sia all’andata sia al ritorno come opzione di default. Questa configurazione viene considerata una forma di indebito condizionamento, poiché costringe il consumatore a compiere azioni specifiche (interrompere la procedura o deselezionare attivamente l’opzione) per non pagare un servizio non richiesto.
Il quadro normativo in Spagna (Ministero del Consumo / Facua)
La denuncia presentata dall’associazione Facua davanti alla Dirección General de Consumo si fonda sul testo unico della legge sulla difesa dei consumatori, in particolare il Real Decreto Legislativo 1/2007. Gli articoli contestati sono:
- Articolo 47 (Infracciones en materia de defensa de los consumidores): Definisce le violazioni sanzionabili dal Ministero, tra cui l’imposizione ingiustificata di condizioni su prestazioni non sollecitate o il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza dei prezzi.
- Articolo 82 (Cláusulas abusivas): Considera abusive tutte quelle pratiche non espressamente acconsentite che, contrariamente alle esigenze della buona fede, causano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore.
- Articolo 89 (Cláusulas abusivas per mancanza di reciprocità o imposizione di servizi): Questo articolo vieta espressamente l’imposizione al consumatore di beni o servizi complementari o accessori non richiesti, così come gli incrementi di prezzo per servizi sussidiari che non corrispondano a prestazioni effettivamente accettate e fruite su richiesta del cliente.