Aeroporti
Italia: diritti aeroportuali e oneri, una panoramica completa
I centro studi della Camera dei deputati, il 29 settembre 2025, ha pubblicato un documento con una panoramica completa e dettagliata in tema di diritti aeroportuali e addizionali sui diritti di imbarco. Vediamola insieme.
I costi che compongono il prezzo finale di un biglietto aereo sono il risultato di una stratificazione normativa e finanziaria complessa, dove i diritti aeroportuali e le successive addizionali sui diritti d’imbarco giocano un ruolo cruciale. Sebbene siano tecnicamente oneri che i vettori aerei versano ai gestori degli scali, il loro peso economico viene quasi integralmente trasferito sul passeggero.
La natura dei diritti aeroportuali: pilastri della gestione aeroportuale
I diritti aeroportuali rappresentano il corrispettivo per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi essenziali forniti dai gestori aeroportuali. Essi si articolano in tre categorie fondamentali, strettamente legate all’operatività di un volo:
- Diritto di approdo e di partenza degli aeromobili: Copre l’uso delle piste, delle vie di rullaggio e delle aree di manovra. È essenziale per il mantenimento dell’infrastruttura di volo.
- Diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili: Riguarda l’occupazione delle piazzole di sosta per gli aeromobili che non sono in fase di imbarco/sbarco immediato.
- Diritto per l’imbarco passeggeri: L’onere più direttamente legato al passeggero. È la tariffa che il vettore versa al gestore per ciascun passeggero imbarcato, con conseguente rivalsa sul costo del biglietto.
Il Quadro Normativo e la Trasparenza Tariffaria
La determinazione dell’importo di questi diritti non è arbitraria, ma è rigorosamente incardinata nella normativa comunitaria, in particolare la Direttiva 2009/12/CE. Questa direttiva impone un quadro di libera concorrenza e trasparenza, stabilendo che le tariffe debbano essere definite attraverso un confronto regolamentato tra i gestori e le compagnie aeree che operano nello scalo. Tale processo è guidato dai modelli tariffari adottati dall’Autorità dei Trasporti, i quali sono calibrati in funzione del traffico annuo dello scalo, assicurando che i costi siano commisurati ai volumi operativi.
L’Addizionale Comunale: Stratificazione e Finalità
Accanto ai diritti aeroportuali base, lo Stato italiano ha introdotto, a partire dal 2003, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri (Legge n. 350/2003, art. 2, comma 11). Nata inizialmente con un importo simbolico di 1 euro, questa addizionale si è trasformata, nel tempo, in un vero e proprio strumento di politica fiscale con molteplici destinazioni, attraverso una serie di interventi legislativi che ne hanno innalzato l’entità e vincolato l’utilizzo.
Gli incrementi più significativi hanno riguardato:
- Servizio Antincendi: L’incremento di 50 centesimi (D.L. n. 134/2008) è stato specificamente destinato a finanziare la riduzione del costo a carico dello Stato per il vitale servizio antincendi negli aeroporti.
- Contributo Previdenziale (INPS): L’incremento di 2 euro a passeggero, in vigore dal 1° luglio 2013 (Legge n. 92/2012), è stato finalizzato, con una destinazione peculiare, al versamento all’INPS.
Le novità 2025: infrastrutture e voli Extra UE
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) introduce un’importante novità con un incremento di 50 centesimi di euro per i soli passeggeri che volano su tratte extra UE e partono da aeroporti di grandi dimensioni (con traffico superiore ai 10 milioni di passeggeri annui nell’anno precedente).
Questo incremento si distingue per la sua finalità territoriale: i proventi sono destinati a:
- Comuni, Province o Città Metropolitane nel cui territorio ricade l’aeroporto.
- Obbligo di Destinazione: Gli enti beneficiari sono vincolati a impiegare queste somme per finanziare opere di urbanizzazione primaria e secondaria o per la realizzazione e l’implementazione di nuove infrastrutture stradali, collegando direttamente l’onere aeroportuale allo sviluppo del territorio circostante lo scalo.
Riepilogo
Gli incrementi più significativi hanno riguardato:
| Norma Legislativa | Importo Aggiunto | Destinazione / Motivazione |
| L. n. 350/2003 (art. 2, co. 11) | 1 euro | Istituzione iniziale (base addizionale comunale) |
| D.L. n. 7/2005 e D.L. n. 134/2008 | fino a 3 euro | Incremento della base addizionale comunale |
| D.L. n. 134/2008 | + 50 centesimi | Riduzione del costo statale per il servizio antincendi aeroportuale |
| L. n. 92/2012 (art. 4, co. 75) | + 2 euro (dal 1° luglio 2013) | Destinato specificamente all’INPS |
Vediamo ora questa tabella focalizzandoci, su quanto va ai comuni su cui interessa il sedime di uno scalo aeroportuale. Prendiamo come riferimento l’addizionale standard, che in molti scali è di circa € 6,50 per passeggero:
| Quota Euro | Destinatario Legale | Norma di Riferimento | Ruolo del Comune |
| € 2,00 | INPS (Fondo di Solidarietà per il settore aereo) | Legge n. 92/2012 | Zero: Non è destinato ai comuni. |
| € 0,50 | Fondo Antincendi (Vigili del Fuoco) | D.L. n. 134/2008 | Zero: Non è destinato ai comuni. |
| Circa € 4,00 | Parte residua (“Addizionale Comunale” storica) | L. n. 350/2003 e successive | La quota destinata ai comuni aeroportuali. Questa viene ripartita tra i comuni, spesso in base alla percentuale di sedime aeroportuale nel loro territorio. |
| + € 0,50 | Comuni o Enti Locali (solo voli Extra UE in grandi scali, dal 2025) | L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) | Interamente destinata ai comuni (o province/città metropolitane) per opere di urbanizzazione. |
Esporta in Fogli
Riscossione, Versamento e Esclusioni
Meccanismi Operativi
La riscossione dell’addizionale e dei suoi incrementi è affidata ai gestori aeroportuali, che utilizzano le stesse procedure previste per i diritti d’imbarco. Le compagnie aeree hanno l’obbligo di versare gli importi riscossi entro tre mesi dalla fine del mese in cui è sorto l’obbligo di pagamento. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) svolge un ruolo di monitoraggio fondamentale, comunicando mensilmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati dettagliati sul numero dei passeggeri imbarcati.
Chiarezza Giuridica e Esclusioni
Ai fini della chiarezza normativa, è stato precisato (D.L. n. 159/2007) che l’addizionale comunale e i suoi incrementi non costituiscono obbligazioni di natura tributaria, pur avendo effetti finanziari analoghi a un’imposta di scopo. Inoltre, la normativa esenta esplicitamente dal pagamento i passeggeri in transito che provengono da scali domestici.
Le Eccezioni Territoriali: Disapplicazione dell’Addizionale
Infine, il panorama dell’addizionale è frammentato da recenti decisioni politiche che hanno portato alla sua disapplicazione in alcune regioni, con l’obiettivo dichiarato di sostenere la competitività degli scali locali o il turismo:
- Friuli Venezia Giulia: La Legge di Bilancio 2024 ha stabilito l’abolizione permanente dell’addizionale sul suo territorio.
- Calabria: Il Decreto Legge n. 60 del 2024 ne ha disposto la disapplicazione.
- Abruzzo: La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una sospensione triennale, stabilendo che l’addizionale non si applichi per gli anni 2025, 2026 e 2027.
Queste misure regionali introducono un elemento di disomogeneità nel sistema tariffario nazionale, che potrebbe influire sulle scelte dei vettori e sull’attrattività degli aeroporti coinvolti.