Nuctech
Il “limbo” degli “aeroporti Nuctech”
Mentre gli aeroporti italiani che hanno scelto gli scanner CT di Smiths Detection hanno prontamente confermato la possibilità di portare nel bagaglio a mano liquidi in contenitori fino a 2 lt, gli aeroporti che utilizzano gli scanner cinesi di Nuctech, sono in un “limbo“, nessuna tempistica sulla certificazione EDS C3, trapela da fonti del Gruppo SAVE, che li utilizza a Venezia e Verona.
Nuctech è un’azienda cinese con legami con il governo cinese. Questo ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei dati, al potenziale spionaggio e alla capacità del governo cinese di accedere a informazioni sensibili che passano attraverso gli scanner. La Nuctech è stata oggetto di indagini da parte della Commissione Europea per presunte sovvenzioni straniere distorsive. Negli Stati Uniti, è stata inserita in una “Entity List” e il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti non consente che merci scansionate da sistemi Nuctech siano trasportate su voli diretti negli Stati Uniti.
La situazione attuale in Europa per gli scanner CT
Recentemente, la Commissione Europea ha iniziato a revocare le restrizioni sui liquidi nei bagagli a mano negli aeroporti che utilizzano scanner CT Smiths Detection. Tuttavia, questa ricertificazione è stata finora limitata a scanner Smiths Detection, con sede nel Regno Unito, che ha ottenuto la certificazione EDS C3 dalla ECAC, a questo link, gli aeroporti italiani che li utilizzano.
Ciò lascia in una posizione svantaggiata gli aeroporti che utilizzando gli scanner di concorrenti come Nuctech e Rapiscan, in quanto i loro dispositivi devono ancora essere ricertificati dall’European Civil Aviation Conference (ECAC) e ricevere l’approvazione finale della Commissione.
I dubbi sulla sicurezza per Nuctech: Stati Uniti e Unione Europea
Nuctech è stata accusata in passato di pratiche di “dumping”, ovvero di vendere attrezzature a prezzi inferiori al costo di produzione grazie a sussidi governativi, distorcendo la concorrenza sul mercato. Questo ha creato una situazione in cui gli aeroporti potrebbero aver acquistato scanner Nuctech per ragioni economiche, trovandosi ora di fronte a incertezze normative e di sicurezza.
Nuctech ha sempre respinto le accuse, affermando che le sue operazioni europee rispettano le leggi locali, comprese le rigide normative sulla sicurezza e la privacy dei dati. Ha anche criticato il processo di certificazione dell’UE come “lungo e frammentato”, sostenendo che le sue macchine “non affrontano barriere tecniche” per la ricertificazione.
Quando verranno ricertificati EDS C3 gli scanner Nuctech?
Come anticipato fonti di SAVE S.p.A. hanno dichiarato a WEtravel NEWS che al momento non ci sono tempistiche sulla certificazione di tali scanner.
E’ impossibile fare previsioni, anche se questa potrebbe essere l’occasione per l’Europa di limitarne l’uso allungando i tempi per la certificazione, una specifica clausola potrebbe essere introdotta nei nuovi bandi, escludendo di fatto la Nuctech, fino a che non otterrà la EDS C3
La situazione in Italia ed il D.P.C.M. del 30 aprile 2025?
In Italia purtroppo era presente un vuoto normativo, il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) previsto dall’articolo 14 della legge 90 del 28 giugno 2024 sulla cybersicurezza. Questo Dpcm avrebbe dovuto individuare beni e servizi informatici (inclusi potenzialmente gli scanner) per i quali nei contratti pubblici vanno rispettati specifici requisiti per la “tutela della sicurezza nazionale” e avrebbe potuto premiare fornitori italiani, dell’UE o della NATO.È proprio in questo “vuoto normativo” che Nuctech ha continuato a vincere appalti.
Vuoto normativo che si è concluso con Il D.P.C.M. del 30 aprile 2025 che disciplina i contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05 maggio 2025.
Il D.P.C.M. del 30 aprile 2025 specifica gli elementi essenziali di cybersicurezza che devono essere rispettati e le categorie tecnologiche a cui si applicano. Inoltre, introduce un sistema di premialità per le offerte che contemplino l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane, di Paesi dell’UE, di Paesi aderenti alla NATO, o di Paesi terzi specifici (indicati nell’Allegato 3 del DPCM, come Australia, Svizzera, Corea del Sud, Giappone, Israele e Nuova Zelanda) che hanno accordi di collaborazione in materia di cybersicurezza.
Implicazioni per gli appalti futuri
D’ora in poi, le stazioni appaltanti dovranno tenere in considerazione questi elementi essenziali di cybersicurezza e i criteri di premialità nelle gare d’appalto per i beni e servizi informatici cruciali per la sicurezza nazionale. Questo conferisce loro la facoltà di non aggiudicare un appalto se l’offerta non tiene conto di questi elementi, anche se economicamente più vantaggiosa.
Se il DPCM e una legge sulla cybersicurezza fosse stata adottata prima della gara di SAVE S.p.A., ma anche della società di gestione dell’aeroporto di Genova, molto probabilmente Nuctech non avrebbe vinto le gare bandite.