
Regolamento (CE) n. 261/2004 e la futura normativa
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 ha indubbiamente migliorato la protezione dei passeggeri aerei in Europa, ma i suoi 20 anni di applicazione hanno rivelato la necessità di una revisione.
La riforma approvata dal Consiglio Trasporti dell’UE il 5 giugno 2025 mira a risolvere le ambiguità, a rafforzare l’applicazione e ad affrontare nuove sfide.
Definizione di “Circostanze Eccezionali” e prova dell’esimente
Regolamento Attuale (261/2004):
- Ampia interpretazione: La definizione di “circostanze eccezionali” è vaga e ha dato luogo a innumerevoli controversie legali. Non esiste una lista esaustiva, lasciando spazio a interpretazioni diverse tra compagnie aeree, passeggeri e giudici.
- Onere della prova: L’onere della prova ricade sulla compagnia aerea, che deve dimostrare che la circostanza eccezionale non avrebbe potuto essere evitata anche adottando tutte le misure ragionevoli. Tuttavia, la nebulosità della definizione ha spesso reso difficile per i passeggeri contestare efficacemente queste affermazioni.
- Esempi problematici: Scioperi del personale della compagnia, problemi tecnici ricorrenti o manutenzione non adeguata sono stati spesso invocati come circostanze eccezionali, ma la giurisprudenza ha gradualmente ristretto questa interpretazione, escludendo eventi “inerenti alla normale attività del vettore”.
Nuove Tutele Proposte (Riforma):
- Lista esaustiva (o quasi): L’obiettivo è fornire una lista più chiara e possibilmente esaustiva delle circostanze che possono essere considerate eccezionali. Questo dovrebbe ridurre la discrezionalità e i contenziosi. Si prevede l’esclusione di problemi tecnici routinari o scioperi interni alla compagnia (come uno sciopero del personale di cabina per migliori condizioni lavorative).
- Miglior trasparenza: Le compagnie aeree dovranno fornire motivazioni più dettagliate e documentate per invocare una circostanza eccezionale. Questo aumenterà la trasparenza e renderà più facile per i passeggeri comprendere e, se del caso, contestare l’esimente.
- Focus sulla prevenibilità: Il nuovo testo si concentrerà maggiormente sulla capacità di prevenzione e gestione della compagnia. Se un problema tecnico è il risultato di una manutenzione negligente, non potrà essere considerato eccezionale.
Soglie di ritardo per la compensazione pecuniaria e nuove fasce
Regolamento Attuale (261/2004):
- Unica soglia di 3 ore: Indipendentemente dalla durata del ritardo oltre le 3 ore, l’ammontare della compensazione rimane fisso (250€, 400€, 600€) in base alla distanza del volo. Questo significa che un ritardo di 3 ore e 1 minuto è trattato allo stesso modo di un ritardo di 10 ore.
- Nessun tetto massimo esplicito: Sebbene gli importi siano fissi, non vi era un “tetto massimo” legato a ritardi prolungatissimi, il che in teoria poteva essere percepito come più favorevole per ritardi estremi, anche se in pratica il risarcimento era già limitato agli importi standard.
Nuove Tutele Proposte (Riforma):
Nuove fasce di ritardo e tetti massimi: Introduce una modulazione della compensazione per i ritardi più lunghi, riconoscendo la maggiore entità del disagio:
- Voli fino a 1500 km: 250 euro per ritardi oltre le 3 ore.
- Voli intracomunitari oltre 1500 km e voli tra 1500 e 3500 km: 400 euro per ritardi oltre le 3 ore.
- Voli oltre 3500 km (extracomunitari):
- Ritardi tra 3 e 6 ore: 300 euro.
- Ritardi oltre 6 ore: 500 euro. (Questa è la novità del tetto massimo per i ritardi più lunghi).
Razionalizzazione: L’obiettivo è rendere il sistema più equo e sostenibile, riconoscendo il disagio maggiore dei ritardi prolungati ma stabilendo dei limiti prevedibili per le compagnie.
Cancellazione del volo e modifiche di orario (più tutela e chiarezza)
Regolamento Attuale (261/2004):
- Preavviso di 14 giorni: La compensazione non è dovuta se il passeggero è informato della cancellazione almeno 14 giorni prima.
- Orari del volo alternativo: Se il volo alternativo parte entro un’ora dall’originale e arriva entro due ore dall’originale, non è dovuta compensazione.
- Anticipo del volo: La questione di un volo anticipato era una “zona grigia” e spesso richiedeva un’interpretazione giurisprudenziale per essere trattata come cancellazione.
Nuove Tutele Proposte (Riforma):
Volo anticipato = Cancellazione: Un’importante novità è la definizione di un volo anticipato di più di un’ora come una vera e propria cancellazione, facendo scattare tutti i diritti, inclusa la compensazione pecuniaria. Questo chiude una lacuna importante.
Soglie più precise per l’alternativo: Le nuove regole specificheranno con maggiore dettaglio le finestre temporali per l’offerta del volo alternativo che escludono la compensazione. Ad esempio, se l’alternativa arriva con più di 2 ore di ritardo o parte con più di 1 ora di anticipo rispetto all’originale, la compensazione sarà dovuta, anche se il preavviso è stato dato.
Diritto all’assistenza (estensione e chiarezza)
Regolamento Attuale (261/2004): Fornisce i diritti a pasti, bevande, comunicazioni e alloggio.
Nuove Tutele Proposte (Riforma):
- Chiarimento sull’assistenza in caso di circostanze eccezionali: Anche in presenza di circostanze eccezionali che esonerano dalla compensazione pecuniaria, il diritto all’assistenza (pasti, bevande, alloggio se necessario) rimane valido e non può essere negato. La riforma dovrebbe ribadire e rafforzare questo principio.
- Migliore informazione: Le compagnie aeree dovranno fornire informazioni chiare e tempestive sull’assistenza disponibile, anche tramite display in aeroporto o messaggi diretti ai passeggeri.
Modalità di rimborso (standardizzazione e velocità)
Regolamento Attuale (261/2004): Rimborso entro 7 giorni, spesso disatteso e con proposte di voucher al posto del denaro.
Nuove Tutele Proposte (Riforma):
- Termini più stringenti: La riforma dovrebbe non solo ribadire il termine di 7 giorni ma anche prevedere misure per assicurarne il rispetto, eventualmente con sanzioni per le compagnie inadempienti.
- Obbligo di rimborso in denaro: Il rimborso dovrà essere offerto prioritariamente in denaro (bonifico bancario, assegno, ecc.), a meno che il passeggero non accetti esplicitamente un voucher. Quest’ultimo dovrà avere una validità minima (es. 12 mesi) e dovrà essere rimborsabile in denaro se non utilizzato entro un certo periodo.
- Modulo standard UE: Verrà introdotto un modulo standard di rimborso e compensazione pecuniaria a livello europeo, che le compagnie aeree dovranno mettere a disposizione. Questo semplificherà la procedura per i passeggeri e ridurrà la burocrazia.
Collegamento tra voli (protezione completa per viaggi complesso)
Regolamento Attuale (261/2004): La copertura per i voli in connessione (specialmente se con più compagnie o fuori dall’UE) era spesso oggetto di interpretazione giudiziaria (es. la famosa sentenza “Flightright” della Corte di Giustizia che ha esteso la protezione a voli in connessione anche se il ritardo si verifica al di fuori dell’UE, purché il volo iniziale sia partito da un aeroporto UE).
Nuove Tutele Proposte (Riforma): Codifica della giurisprudenza: La riforma intende codificare in modo esplicito la protezione per i voli in connessione, garantendo che l’intero itinerario (prenotato con un’unica prenotazione) sia protetto, anche se parte del viaggio è operato da vettori non UE o se la perturbazione avviene al di fuori dell’UE, a condizione che l’itinerario sia iniziato o terminato in un aeroporto UE con un vettore UE, o che il primo volo sia partito da un aeroporto UE. Questo darà maggiore certezza giuridica ai passeggeri che acquistano voli in connessione.
Diritti in caso di fallimento della compagnia aerea (nuova introduzione)
Regolamento Attuale (261/2004): Non prevedeva specifiche tutele per i passeggeri in caso di fallimento della compagnia aerea, lasciando i viaggiatori spesso senza rimborso o possibilità di riprotezione.
Nuove Tutele Proposte (Riforma): Questa è una delle novità più attese. La riforma introduce un meccanismo di protezione per i passeggeri in caso di insolvenza o fallimento della compagnia aerea. Sebbene i dettagli siano ancora da definire completamente, l’obiettivo è garantire il rimborso dei biglietti o la riprotezione su voli alternativi, riducendo l’impatto negativo sui viaggiatori.
Norme sull’applicazione e sanzioni (maggiore efficacia)
Regolamento Attuale (261/2004): L’applicazione è demandata agli organismi nazionali (in Italia, ENAC), ma l’efficacia delle sanzioni e la rapidità delle decisioni non sempre sono state ottimali.
Nuove Tutele Proposte (Riforma): La riforma mira a:
- Rafforzare il ruolo degli organismi nazionali: Dando loro maggiori poteri per imporre sanzioni e per garantire il rispetto delle norme.
- Standardizzazione: Promuovere una maggiore armonizzazione delle pratiche di applicazione tra i diversi Stati membri, riducendo le disparità.
- Maggiore vigilanza: Le autorità nazionali saranno tenute a monitorare più attivamente il rispetto del regolamento da parte delle compagnie.
In conclusione:
La riforma dei diritti dei passeggeri aerei è una risposta alle problematiche emerse in due decenni di applicazione del Regolamento 261/2004 e alle nuove esigenze del settore.
Sebbene possa comportare alcuni compromessi (come i tetti massimi di compensazione per ritardi molto lunghi, per approfondire si può leggere il documento completo della Commissione Europea: “Proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli – Accordo politico”), il suo obiettivo primario è quello di fornire un quadro normativo più chiaro, applicabile e robusto, che garantisca maggiore prevedibilità e tutela ai passeggeri, rendendo più difficile per le compagnie aeree eludere le proprie responsabilità e facilitando il processo per i viaggiatori che intendono far valere i propri diritti.
È fondamentale ricordare che, finché la riforma (il documento completo della è accessibile da questo link) non sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’UE e non entrerà in vigore dopo il periodo di recepimento, il Regolamento (CE) n. 261/2004 rimane la norma di riferimento.